Con la conversione in legge del D.L. 91/2014 sono state apportate semplificazioni in materia di costituzioni di S.p.A. e S.r.l.
E’ stato ridotto a € 50.000,00 il capitale sociale minimo necessario per costituire una società per azioni ed è stata prevista, inoltre, la possibilità di emettere azioni a voto plurimo.
In aggiunta per semplificare e ridurre i costi per le piccole e medie imprese, è stato eliminato l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore nelle S.r.l. con capitale sociale pari almeno a € 50.000,00.
Conseguentemente, la dimensione del capitale sociale non assume alcuna rilevanza ai fini dell’obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo.

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