Rivoluzione nel mondo dei buoni pasto. Dal 9 settembre cambiano le regole sui ticket a disposizione dei lavoratori. Modifiche importanti sono state introdotte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico che entrerà in vigore sabato allo scopo di limitare gli abusi esistenti e modulare norme fino ad oggi troppo aleatorie.

Buoni pasto: beneficiari

I buoni pasto non sono più appannaggio dei soli dipendenti full-time, ma possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati a tempo pieno o a tempo parziale, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda pause per il pranzo. Hanno diritto ai ticket anche i soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Ne ha diritto un soggetto che lavora a una distanza tale da rendere difficile raggiungere la propria casa per mangiare.

Dove

La nuova disciplina in vigore dal 9 settembre definisce in maniera più dettagliata gli esercizi presso i quali possono essere spesi i buoni pasto a disposizione dei dipendenti. A livello generale i ticket sono spendibili presso gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande “sia in sede fissa che su area pubblica”, ovvero: bar, ristoranti, alimentari, supermercati, ma anche mercati o venditori ambulanti. La legge prevede il loro utilizzo anche presso la sede di produzione o quelle comunque gestite dai contadini che propongono i propri prodotti e dunque agriturismi o itturismi. Si possono infine usare i ticket anche presso i luoghi di produzione industriale degli alimenti.

Tetto massimo

Tra le novità più importanti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno figura la possibilità di cumulare i buoni pasto nella grande distribuzione fino ad un massimo di otto ticket.

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