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La Legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato il perimetro di applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione (non classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). La fruizione delle agevolazioni è subordinata al ricorrere di tre condizioni simultaneamente:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza ovvero se diverso in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  2. che l’acquirente nell’atto di acquisto dichiari di non essere titolare esclusivo (né in comunione col proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
  3. che l’acquirente nell’atto di acquisto dichiari di non essere titolare, neppure per quote (e nemmeno in comunione col proprio coniuge) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte per la prima casa.

Grazie alla nuova norma introdotta con la Legge di Stabilità ci si potrà avvalere delle agevolazioni prima casa anche se al momento dell’acquisto l’acquirente risulta tuttora titolare di un immobile abitativo a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa (in deroga al requisito 3) ed anche se detto immobile si trova nello stesso Comune in cui si trova anche l’immobile da acquistare (in parziale deroga al requisito 2) se il “vecchio” immobile viene alienato entro un anno dalla data del nuovo acquisto. In caso contrario si decade dalle agevolazioni provvisoriamente concesse.

La nuova norma ha la ratio di voler agevolare l’acquisto di nuove case e di facilitare la gestione del “cambio di casa”. Prima di questa novità si era costretti a vendere la vecchia casa prima di acquistare quella nuova; ora si può acquistare la nuova casa e pensare, poi, al trasloco ed alla alienazione della vecchia casa.

Il requisito 1 continua, quindi, ad esistere; il requisito 2 deve sussistere solamente con l’eccezione che la vecchia casa acquistata a suo tempo con le agevolazioni deve essere venduta entro un anno; il requisito 3 può non sussistere.

La nuova norma, come confermato anche da Telefisco 2016, si ritiene che si possa applicare anche in caso di successione e donazione.

Cosa succede se entro l’anno dall’acquisto l’acquirente non procede all’alienazione della vecchia casa? Si determinerà la decadenza delle agevolazioni concesse sub condicione, quindi l’acquirente dovrà corrispondere le imposte in misura ordinaria ed una soprattassa pari al 30% delle imposte stesse.

Inoltre, la norma prevede che decade dalle agevolazioni prima casa anche chi aliena i beni prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto a meno che non proceda entro un anno dall’alienazione all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione.

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