20141015_contratto-a-tempo-determinato-638x425

La legge di Stabilità 2016 ripropone, apportando modifiche, l’agevolazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato poste in essere nel 2016.

Rispetto all’incentivo 2015, la nuova misura ha una durata biennale, anziché triennale, e l’importo massimo annuo di cui si potrà beneficiare è ridotto a € 3.250. L’esonero dal versamento riguarda comunque il 40% dei complessivi contributi previdenziali, ad esclusione dei contributi e premi Inail, a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2016. Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per cui sono già previste aliquote previdenziali ridotte.

I datori di lavoro che possono beneficiarvi sono tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), mentre non vi rientra la Pubblica Amministrazione. Per i collaboratori stabilizzati come subordinati il codice dei contratti impone al datore di lavoro l’onere di mantenerli in servizio per almeno un anno. Trascorso questo periodo, fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e anche le dimissioni), il datore di lavoro beneficia dell’estinzione degli illeciti amministrativi, fiscali e contributivi connessi al rapporto di lavoro irregolare.

Le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno definite dall’Inps, cui spetta anche il monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2016, ha precisato, in riferimento all’esonero triennale, che non è possibile fruire dello sgravio nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo. Diversamente, è possibile avvalersi del beneficio nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico (interpello Min. Lavoro 4/2016).

Requisiti dei lavoratori: nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore assunto non deve essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Il beneficio in oggetto non deve essere già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'articolo ti è stato utile? Condividilo!