tasse-casa

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto diverse novità in ambito immobiliare.

Particolarmente rilevante risulta essere la possibilità di usufruire di uno sconto IRPEF del 20% per chi acquista e affitta immobili a canone concordato.

La deduzione IRPEF spetta in caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione. Possono essere portati in deduzione, sempre pari al 20%, anche gli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.

Possono beneficiarne le persone fisiche non esercenti attività commerciale che possono dedurre dal reddito complessivo risultante ai fini IRPEF il 20% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo di 300.000 euro. Il beneficio fiscale va ripartito in 8 quote annuali di pari importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.

Applicando le aliquote contenute nel testo di legge, il tetto massimo della deduzione è quindi fissato a 60.000 euro, pari al 20% di 300.000 euro; mentre la  quota massima deducibile su base annua è pari a 7.500 euro (60.000 euro/8 anni).

La deduzione spetta una sola volta per ciascun immobile e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la stessa tipologia di spesa (ad esempio il Bonus Ristrutturazioni).

Tra i requisiti richiesti:

  • il rilascio del certificato di agibilità, a meno che non si sia formato il silenzio assenso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;
  • l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni continuativi;
  • l’unità immobiliare medesima deve essere classificata come residenziale, e non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
  • canone di locazione non superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • nessun rapporto di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
  • Nel caso di Cessione del bene, il beneficio fiscale spetta al proprietario dell’immobile, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia concesso in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale. Il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali. In caso di trasferimento dell’unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisit. Nel caso di cessione di usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all’atto di acquisto dell’unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto.
L'articolo ti è stato utile? Condividilo!