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In questi giorni, a seguito della sua recente approvazione il 4 dicembre, si stanno delineando una seria di novità sulla Voluntary Disclosure. Di seguito si riportano alcune tra le principali novità.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle norme sul rientro dei capitali, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento attuativo riguardante le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione, il versamento dei conseguenti debiti fiscali e gli altri aspetti operativi della procedura.

Sarà possibile regolarizzare, fino al 30.09.2015, le violazioni commesse fino al 30.09.2014.

Gli effetti sanzionatori per i contribuenti, in ordine all’adesione, dipendono anche dal luogo dove sono ubicate le risorse: in assenza di un accordo con i Paesi black list, le sanzioni sono raddoppiate ed è presumibile che si attenderà la ratifica di un accordo che permetta un effettivo scambio di informazioni (art. 26 modello di Convenzione Ocse), prima di fare emergere i beni esteri, onde beneficiare della riduzioni previste dalla normativa.

Per quanto riguarda il raddoppio dei termini di accertamento, esso sarà applicabile purché la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di decadenza dell’accertamento, fatti salvi gli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Conseguentemente, se non è già stato denunciato il reato e il contribuente non ne ha formale conoscenza, le violazioni fiscali costituenti reato commesse fino al 2009 non potranno subire il raddoppio dei termini.

Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione o in 3 rate mensili, entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione; entro 20 giorni, invece, nel caso di definizione mediante accertamento con adesione.

Dopo tale passaggio, l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal versamento delle somme, informerà la Procura della conclusione della procedura, ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio.

Si ricorda che l’emissione delle fatture false non può, comunque, evitare le sanzioni penali, di cui al D. Lgs. n. 74/2000m per il soggetto emittente e che l’omessa indicazione di parte dei dati rilevanti ai fini della riemersione dei capitali rende nulla l’intera procedura.

Si precisa, infine, che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza del modello di regolarizzazione. Bozza di modello.

 

 

 

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