Novità sulla cedolare secca. In base a quanto previsto dal decreto fiscale, in caso di mancata comunicazione della proroga non scatterà più la decadenza.
La norma è entrata in vigore lo scorso 3 dicembre e va incontro alle esigenze di decine di migliaia di contribuenti, che nel recente passato, a causa di un banale errore sono stati costretti a passare alla tassazione ordinaria, pagando imposta di registro, Irpef e relative addizionali.
Ricapitolando, i proprietari che decidono di optare per la cedolare secca pagano un’imposta sostitutiva con un’aliquota pari al 21% che, nella maggior parte dei casi si riduce al 15 e in altri addirittura al 10%.
La possibilità di ricorrere alla cedolare secca è valida per gli immobili concessi in locazione appartenenti alle categorie castali da A1 ad A11 (esclusa la categoria A10). L’aliquota è ridotta al 15% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe), ma fino al periodo d’imposta 2107 scende addirittura al 10% e si applica anche sui i contratti stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
In questo frangente, il decreto fiscale ha stabilito che, in caso di mancata trasmissione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, da effettuarsi tramite l’apposito modello RLI disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 3 dicembre 2016, non si prevede più la revoca dell’opzione se il contribuente ha “tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime favorevole della cedolare”, effettuando i versamenti e dichiarando redditi da cedolare nella sua dichiarazione.
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