studi-di-settoreIl riordino delle sanzioni previsto dal decreto legislativo 158/2015, la cui entrata in vigore è stata anticipata dalla legge di Stabilità (208/2015) al 1° gennaio 2016, avrà effetti positivi per i contribuenti anche con riferimento alle sanzioni legate all’omessa o errata compilazione dei modelli dedicati agli studi di settore. La messa online delle bozze delle istruzioni alla compilazione dei modelli 2016 concretizza tali previsioni prevedendo, di fatto, la riduzione del carico sanzionatorio in caso di omessa/infedele compilazione del modello che va allegato ad Unico.

Oltre a un aggiornamento dell’importo in misura fissa legato alla sanzione prevista in tema di omessa presentazione del modello, che passa da € 2.065 (sanzione originariamente espressa in lire) a €2.000, va segnalata, la scomparsa delle specifiche sanzioni previste in tema di studi di settore.

Dal 1°gennaio in caso di infedele compilazione del modello studi di settore o di non corretta indicazione di una causa di esclusione/inapplicabilità si applicherà, infatti, sempre la sanzione amministrativa dal 90 al 180% indipendentemente dall’entità del maggior reddito evaso, con una riduzione rispetto al passato. Inoltre, è da ritenere che in questo caso, le sanzioni potranno essere ridotte di un terzo (dal 60 al 120%) se l’imposta accertata sarà inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30.000 euro. La medesima sanzione, e le riduzioni, troveranno applicazione anche in caso di omessa presentazione del modello studi, compresa l’ipotesi in cui l’omissione si verifichi dopo uno specifico invito da parte dell’amministrazione (contenuto nella ricevuta di invio telematico o a seguito di notifica ad hoc).

Va tuttavia segnalato che, pure in tema di studi di settore, la sanzione ordinaria base (dal 90 al 180%) potrebbe raddoppiare nell’ipotesi in cui la violazione sia stata realizzata mediante «l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente». Questa ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, nei casi in cui il contribuente abbia volutamente indicato alcuni costi (nel quadro F dei dati contabili del modello) in righi diversi da quelli di competenza solo per alterare il risultato stimato da Gerico e per ricavarne un risultato di congruità.

La riforma sul sistema sanzionatorio non è intervenuta, invece, sull’articolo 39, lettera d) del Dpr 600/73, che prevede una specifica ipotesi di accertamento di tipo induttivo in presenza di alcune situazioni considerate particolarmente gravi. Si tratta di violazioni considerate ad alto rischio evasione quali:

  • l’omessa presentazione del modello studi di settore;
  • l’evidenziazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere e, limitatamente all’ipotesi dell’infedele indicazione dei dati nel modello studi, quando i maggiori ricavi o compensi superano del 15% quelli originariamente calcolati da Gerico o, comunque, la soglia di 50mila euro.

Quanto alla decorrenza delle nuove sanzioni va segnalato che le misure “riviste” potranno trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse in anni precedenti al 2016. In questo senso si è espressa anche la Direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate con una nota interna (prot. 164580 del 24 dicembre 2015) nella quale è stato chiarito anche che per gli atti emessi entro il 31 dicembre 2015, e non ancora definitivi, gli uffici dovrebbero provvedere al ricalcolo delle sanzioni se più favorevoli al contribuente.

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