Pubblichiamo una notizia su un tema non propriamente “allegro”, ma comunque di una certa rilevanza.
Costituisce principio ben noto che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Con l’ulteriore precisazione che l’obbligazione al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi. In caso di riscossione nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo continua ad essere disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.
Stante tale quadro normativo, in caso di decesso di un contribuente, l’Agente della Riscossione si trova a dover individuare a quale indirizzo notificare la cartella di pagamento per un ruolo intestato al de cuius. Se non viene comunicato nulla da parte degli eredi, la cartella può essere legittimamente recapitata agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso il vecchio indirizzo del de cuius: con il rischio che i medesimi eredi, non frequentando il domicilio del defunto, non avranno notizia di eventuali cartelle se non con il successivo atto di riscossione posto in essere nei propri confronti.
Viceversa, se gli eredi hanno comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale entro 30 giorni dalla notifica, la cartella andrà notifica personalmente agli eredi all’indirizzo comunicato.
Pertanto è sempre opportuno comunicare all’amministrazione tributaria un indirizzo di posta che venga periodicamente consultato.
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