MICROCREDITO-620x350

Con il D.M. 17.10.2014 n. 176 il MEF ha emanato il regolamento che disciplina le operazioni di microcredito. Il decreto ministeriale entrerà in vigore dal 16.12.2014. L’attività di microcredito può essere svolta solo dai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, c. 1, del TUB, ed in via esclusiva, ossia non potranno concedere altre tipologie di finanziamenti.

È da considerarsi microcredito “l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro“.

Soggetti esclusi da questa forma tecnica di finanziamento sono: i lavoratori autonomi o le imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; le società di persone, a responsabilità limitata semplificata, le cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; altri casi particolari.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non devono eccedere l’importo massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario. La finalizzazione dei finanziamenti deve riguardare: 

a) l’acquisto di beni o servizi strumentali all’attività svolta, compresi i pagamenti di canoni di leasing e delle spese per polizze assicurative;

b) la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) i corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti. I finanziamenti concessi alle società di persone e alle cooperative possono essere destinati anche per la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) i corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

In fase istruttoria e durante il periodo di rimborso del finanziamento l’operatore del microcredito è tenuto a fornire ai soggetti finanziati almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio tra quelli indicati nell’art. 3, c. 1, del decreto ministeriale.

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