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Vietato l’anatocismo sulle penali per mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento dello stato. È quanto deciso ieri dalla Corte di giustizia con la sentenza resa nella causa T-122/14 nei confronti dello stato italiano. Vediamo la motivazione della pronuncia.

La questione è già stata affrontata con una prima sentenza del 2004, seguita a un ricorso per infrazione; la Corte Ue accertava l’inadempimento delle autorità italiane, per non avere queste ultime adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie a recuperare dai singoli beneficiari alcuni aiuti per l’occupazione (erogati sotto forma di esoneri dai contributi sociali) che nel 1999 erano stati dichiarati dalla Commissione illegali e incompatibili con il mercato interno.

Con una seconda sentenza del 17 novembre 2011, la Corte accertava la persistenza nell’inadempimento, non avendo l’Italia adottato le misure necessarie a conformarsi alla prima sentenza: per tale ragione, l’Italia veniva condannata a versare alla Commissione una penale per il ritardo (o penalità di mora), consistente nella somma base di 30 milioni di euro, da moltiplicarsi per la percentuale degli aiuti illegali ancora da recuperare sulla totalità delle somme indebitamente erogate, per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione a partire dal giorno successivo alla pronuncia della sentenza (quindi a partire dal 18 novembre 2011).

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