Il legislatore ha previsto diverse disposizioni che limitano l’utilizzo del denaro contante in Italia. Le soglie non sono sempre le stesse, in quanto le previsioni normative assolvono a finalità diverse.
Gli operatori devono dunque prestare molta attenzione in quanto, anche se risulta rispettato un limite, potrebbe essere stata contestualmente violata un’altra disposizione.
Antiriciclaggio: limite a 3.000 euro
L’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007, cioè del decreto antiriciclaggio, vieta il trasferimento del denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 3.000 euro.
La disposizione è finalizzata unicamente a contrastare il riciclaggio di denaro. È irrilevante la causale sottostante al trasferimento di denaro, come pure la circostanza che i due soggetti che effettuano l’operazione siano legati da un rapporto di parentela.
Limite inferiore per le associazioni sportive in regime forfetario
La disposizione contenuta nel decreto antiriciclaggio assolve quindi a tutt’altra finalità rispetto ad un’altra norma che prevede, per le associazioni sportive che hanno adottato il regime di cui alla legge n. 398/1991, un limite inferiore.
In particolare, i pagamenti effettuati in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere eseguiti su conti correnti bancari o postali.
In alternativa i trasferimenti di denaro possono essere effettuati utilizzando altri mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità e quindi i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Niente contante per il pagamento degli stipendi
In alcuni casi, però, non è prevista alcuna soglia in quanto il pagamento non può essere effettuato in contanti neppure in parte. Si tratta della previsione della legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza dal 1° luglio 2018, non consente di effettuare il pagamento in contanti né delle retribuzioni, né dei compensi in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il legislatore ha voluto evitare che il datore di lavoro riportasse nella busta paga un importo più elevato rispetto all’importo effettivamente corrisposto.
In tale ipotesi la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore non ha valore di quietanza.
Inoltre si rischia l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
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