Sono tante le novità legate al Superbonus 110% nella bozza del decreto Semplificazioni: non solo la proroga al 31 dicembre 2021, ma anche l’estensione della misura ad alberghi e pensioni, l’incentivazione del cappotto termico, una nuova definizione di impianti termici e iter più veloce per non ritardare troppo i lavori.

La principale novità del decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.

Prorogate anche le scadenze del Superbonus per gli interventi negli edifici condominiali e nelle case popolari. In pratica, il Superbonus nei condomini sarebbe esteso al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori. E la possibilità di applicare il 110% sarebbe estesa al 31 dicembre 2025 nelle case popolari (Iacp), sempre con la regola del 60% delle opere completate (in questo caso al 30 giugno 2024).

Una delle ipotesi allo studio del governo per il decreto di maggio sulle semplificazioni è quella di allargare il bonus anche ai condomini che hanno domande di condono edilizio in corso. Se la sanatoria viene respinta, vengono revocate le agevolazioni. La nuova norma eviterebbe in pratica che l’irregolarità di una singola unità immobiliare impedisca alle altre di acquisire la certificazione di stato legittimo e di accedere al Superbonus.

Sempre in questa ottica si prevede di rilasciare lo stato legittimo negli edifici plurifamiliari anche in presenza di singole unità immobiliari non a norma. Escludendo successivamente soltanto queste ultime dall’agevolazione.

Il doppio vantaggio della novità sarebbe quello di poter ottenere il rilascio del documento anche per una singola abitazione al di là degli abusi, interni o esterni, presenti in altre unità abitative dello stesso edificio e di far accedere agli incentivi anche quanti hanno in corso domande di condono edilizio in corso, con revoca immediata in caso di sanatoria respinta.

Nella bozza del Dl semplificazioni c’è anche la proposta di estendere il Superbonus agli alberghi e alle pensioni, ossia ad immobili in classe catastale D/2 che fino a ieri erano esclusi dalla possibilità di percepirlo. Resterebbero fuori gli altri immobili utilizzati per l’esercizio delle attività professionali e di impresa, per i quali pure è stata chiesta l’inclusione tra i beneficiari. Con la nuova norma, invece, anche alberghi e pensioni potrebbero applicare l’aliquota al 110% per interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernaleinterventi antisismici. Al momento, l’agevolazione è utilizzabile solo da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arte, impresa o professione, e particolari categorie di proprietà edilizia (IACP, cooperative a proprietà indivisa).

Nella bozza del decreto c’è anche un allargamento della definizione di impianto termico. Ai fini dell’accesso al 110%, infatti, si legge nel documento, “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Per incrementare le domande di interventi finalizzati all’isolamento termico degli edifici, la bozza propone che gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

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