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QUADRO K: COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

In sintesi

Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2016 e del 9.03.2016, si è introdotta per gli amministratori di condominio la compilazione del nuovo quadro K, in luogo del quadro AC del modello Unico. Con il quadro K l’amministratore deve comunicare gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori del condominio stesso e i dati catastali dei condomini che sono stati interessati da interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 50%. È stato, inoltre, introdotto il nuovo rigo G11 per indicare il compenso corrisposto agli arbitri o avvocati nel procedimento di negoziazione assistita, cui è associato un credito di imposta nella misura massima di € 250.

Nel dettaglio

  • Dati esclusi: Non devono essere comunicati i dati relativi a:

. forniture di acqua, energia elettrica e gas;

. acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA, inferiori a € 258,23 per singolo fornitore;

. forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

  • Casi particolari: nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata

utilizzando il quadro AC unitamente al frontespizio dell’ Unico 2016 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo.

  • Adempimenti: Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio degli edifici, in carica al 31.12.2015, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;

Al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

. i dati catastali identificativi dell’immobile;

. i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.05.2011, per i quali nell’anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione.

2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a € 258,23 annui a qualsiasi titolo.

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