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I dati contenuti nella lista Falciani costituiscono una presunzione idonea a fondare l’accertamento salvo che il contribuente non apporti elementi a proprio favore di segno contrario. A precisarlo è l’ordinanza 9760/2015 della Cassazione depositata ieri. I giudici di legittimità hanno concluso che l’amministrazione finanziaria, nel contrasto all’evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.
Secondo la Suprema corte, infatti, il fisco può utilizzare ai fini dell’accertamento gli elementi «comunque» ottenuti con l’unico limite dell’acquisizione avvenuta in «spregio di un diritto fondamentale del contribuente».

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