Lo scorso 23 dicembre, a Roma, è stato firmato un nuovo accordo relativo alla tassazione dei lavoratori frontalieri tra l’Italia e la Svizzera. Le linee guida dell’accordo sono chiaramente illustrate nel sito del Mef cui si rinvia per ogni utile lettura.
Ne abbiamo dato riscontro in un precedente articolo.
Non vi è dubbio che il nuovo regime risulterà di gran lunga meno vantaggioso del precedente. Ciò sia a livello di adempimenti, in quanto il reddito dovrà essere dichiarato nel quadro C e le imposte estere dovranno essere scomputate nel quadro CE, sia a livello di tassazione effettiva, in quanto ci si può attendere che l’Irpef italiana sia più alta di quella svizzera.
L’unico risvolto positivo è che la maggiore pressione fiscale non si applicherà da subito.
L’accordo si applicherà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore dell’accordo stesso. L’entrata in vigore, a sua volta, è fissata alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Paesi vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono stati adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore dell’accordo.
E’ certo quindi le nuove previsioni non potranno applicarsi già dal 2021.
Di particolare interesse è un comma del accordo, il numero 8, che contiene una clausola anti-abuso di diritto.
Infatti, in deroga alle previsioni appena illustrate, rimangono in vigore le vecchie regole, ossia la tassazione esclusiva nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa. L’agevolazione compete ai soggetti che svolgono una attività di lavoratore frontaliero alla data di entrate in vigore dell’accordo o in un periodo tra il 31.12.2018 e la data di entrata in vigore dell’accordo stesso.
L’agevolazione non è di poco momento per cui potrebbe esserci un “corri corri” verso questo regime e le possibilità di abuso sono dietro l’angolo.
Tuttavia, proprio il comma 8, dovrebbe dissuadere tutti colori che prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo vogliano mettere in pratica una serie di comportamenti volti a minimizzare il proprio carico fiscale. Si pensi ad esempio a:
- trasferimento in comune di frontiera, all’avvio di una nuova esperienza lavorativa, lasciando il proprio nucleo famigliare fuori dall’attuale fascia dei 20km;
- costituire una società in svizzera in proprio ed essere assunto come dipendente, sempre con residenza in fascia.
Se questi ed altri comportamenti finora sono sempre rimasti in una zona grigia dal punto di vista normativo, ora sarà sempre più difficile, se non impossibile, dimostrare le ragioni concrete di tali scelte e non che siano degli espedienti pagare meno imposte in Italia.
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