Dopo la flat tax al 15% sui redditi fino a 65 mila euro delle partita IVA, la flat tax al 20% sui redditi fino a 100 mila euro (per gli stessi soggetti, dal 2020), l’imposta sostitutiva al 7% sui redditi da pensione estera erogati a soggetti che si trasferiscono nel Mezzogiorno, l’imposta sostitutiva al 15% sui redditi derivanti dall’attività di lezioni private da parte dei docenti di ruolo, l’imposta sostitutiva di 100 euro sui redditi derivanti dalla raccolta occasionale di funghi e tartufi, ecco spuntare una nuova imposizione sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e persino dei contributi obbligatori. Il suo nome? “IrpefIresPlus”. Una denominazione che richiama alla mente le offerte commerciali particolarmente vantaggiose o le promozioni riservate a clienti importanti, privilegiati, che si distinguono dalla massa dei comuni consumatori. È la nuova, ennesima, imposta sostitutiva oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera nei giorni scorsi da un gruppo di parlamentari della Lega che vorrebbero introdurla già nel 2019 (dichiarazioni 2020).

Quali sarebbero le sue caratteristiche?

Intanto si tratterebbe di una vera imposta sostitutiva e non di una semplice misura agevolativa (come quella forfettaria ad esempio), dal momento che andrebbe ad “integrare” l’IRPEF e l’IRES disciplinate dal TUIR (art. 1, comma 1, della proposta di legge). Dal punto di vista soggettivo, l’imposta si rivolgerebbe non solo ai contribuenti persone fisiche soggetti all’IRPEF (e alle relative addizionali) ma anche a quelli cui si applica l’IRES, ossia le società di capitali e gli altri soggetti di cui all’art. 73 TUIR (art. 1, comma 2). Quanto al presupposto, l’evento che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria sarebbe la produzione e conseguente dichiarazione nell’anno di riferimento, di un reddito incrementale rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Si tratterebbe, quindi, di una quota parte della capacità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione dell’IRPEF progressiva – o dell’IRES – generata nell’anno di riferimento e non della sua interezza (seppur nei limiti sanciti dalla disposizione “circolare” ex art. 8 TUIR).

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