La legge di Bilancio per il 2019 prevede l’introduzione – a partire dal 1° gennaio 2020 – di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, che non ricadono nell’attuale regime forfettario. Per i contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva del 20% vale l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario. Resta tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica.
L’art. 6 del Ddl di Bilancio 2019 consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva:
– dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
– dell’IRAP,
con aliquota al 20%.
Si pone particolare attenzione al fatto che si tratta di un regime opzionale per i soggetti interessati; in sostanza l’imposta sostitutiva al 20% trova applicazione, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, come risultante dalle modifiche dell’art. 4 del Ddl, che – si ricorda – estende il regime forfettario, con un’imposta sostitutiva unica con aliquota del 15%, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplifica le condizioni di accesso.