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Apportando alcune modifiche alle disposizioni in materia di “voluntary disclosure” disciplinata dal DL n. 167/90, così come modificato dalla Legge n. 186/2014, il Decreto in esame prevede l’estensione della non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento alla contestazione delle violazioni connesse alla compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF qualora:

  • lo Stato black list stipuli con l’Italia, entro il 2.3.2015, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni (ricordiamo che oltre alla Svizzera, anche Liechtenstein e il Principato di Monaco hanno firmato un accordo con l’Italia);
  • il contribuente che intenda mantenere / trasferire le attività oggetto di disclosure in uno Stato black list rilasci all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle richiedenti Autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
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