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Le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale. Con la sentenza n. 6501, depositata il 31 marzo scorso, la Cassazione ha sancito la rilevanza assorbente del luogo in cui la gestione degli interessi vitali viene esercita abitualmente. In tale contesto le relazioni affettive e familiari possono, al più, venire in rilievo unitamente ad altri probanti criteri.

È questo l’importante principio sancito dalla Suprema Corte che va a modificare un approccio che attribuiva rilevanza fondamentale o quanto meno altamente significativa al luogo in cui il contribuente intratteneva tali relazioni (si vedano le sentenze della Cassazione n. 14434 del 2010 e n. 29576 del 2011).

 Con la sentenza in commento, invece, la prevalenza è attribuita al luogo in cui viene esercitata abitualmente la gestione degli interessi vitali del soggetto. Se la sede centrale dell’attività è all’estero non saranno i legami affettivi o familiari a determinare la residenza in Italia del soggetto. Secondo i giudici la gestione degli “interessi vitali” deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi. Si tratta di un elemento che era già stato adeguatamente valorizzato in passato (sentenze n. 12285 del 2005 e 14434 del 2010) in quanto necessario per contemperare adeguatamente la libertà individuale con le esigenze generali di tutela dell’affidamento dei terzi.

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