fisco-2015-03-regime-minimi-big

Dal 2016 il regime forfettario sarà, come previsto dal disegno di legge di stabilità per tale anno, l’unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l’aliquota del 5% per i primi 5 anni. Resta, però, salva l’applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene.
Nell’anno in corso i contribuenti che iniziano una nuova attività e fruiscono del regime forfetario possono, di fatto, applicare l’aliquota del 10%(anziché del 15) sul reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Non è, quindi, possibile dichiarare una perdita. La legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre tale regime, aveva stabilito che i contribuenti i quali, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
In sede di conversione in legge del decreto legge 192 del 2014 era stata poi introdotta la “proroga” dello stesso regime per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, «consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015». Era stata, in tal modo, adottata una “soluzione-ponte”, in attesa di una riforma organica della materia, che è avvenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, che ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 5 anziché del 15% per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro successivi. È stata, però, eliminata la precedente previsione del prolungamento dell’applicazione del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.

L'articolo ti è stato utile? Condividilo!