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Le ferie non godute vanno pagare in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se è stato il dipendente a licenziarsi.

Lo conferma la Corte di Giustizia europea. Secondo la direttiva 2003/88, spiega la Corte, ogni lavoratore “deve beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”.

Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. La Corte precisa che “l motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

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