Per i contribuenti interessati al regime forfettario – nella sua nuova “veste” risultante dalle modifiche operate dalla legge 145/2018 – è di estrema attualità la verifica circa eventuali ostacoli che il sistema pone alla provenienza da altri regimi applicati negli anni precedenti. La situazione è abbastanza variegata; ma, all’atto pratico, se il contribuente ha i requisiti di accesso previsti, il passaggio dovrebbe essere possibile.
Chi era già forfettario nel 2018 può permanere nel regime anche nel 2019, nonostante abbia nell’anno precedente superato i “vecchi” limiti di ricavi/compensi – distinti per gruppo di attività – e purché sia stato rispettato il nuovo “paletto” dei 65mila euro annui. In modo analogo dovrebbe concludersi per chi è incorso in una delle pregresse cause di esclusione ora superate, legate all’ammontare dei beni strumentali e all’importo del reddito prodotto a titolo di lavoro dipendente o assimilato. Il vero problema, in questi casi, è la presenza di una delle nuove cause ostative (partecipazione di controllo in Srl con attività riconducibile e fatturazione prevalente ad un datore di lavoro attuale o passato), con l’Agenzia che è chiamata a chiarire la decorrenza dell’esclusione. In proposito, una soluzione condivisibile pare quella di riconoscere uno scoglio all’entrata per chi intende aprire la partita Iva, ma di consentire a chi è già attivo nel regime di liberarsi della causa entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell’articolo 1, comma 71 della legge 190/2014.

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