Più chance per sfruttare le agevolazioni per chi vuole entrare o rientrare in Italia, portanto la residenza fiscale in Italia. Dai cosiddetti Paperoni agli «impatriati» passando per ricercatori e docenti, l’agenzia delle Entrate mette in fila tutte le opportunità (e le condizioni) richieste nella guida «Gli incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano».
A tal proposito la guida chiarisce che «l’opzione può essere validamente esercitata in dichiarazione anche quando, pur essendo stata presentata apposita istanza non è pervenuta la risposta da parte dell’agenzia delle Entrate».
Sono tre, in realtà, i diversi regimi agevolati con cui l’Italia vuole attrarre professionalità estere che possano sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, in linea con quanto già presente in altre giurisdizioni europee. Vediamo nel dettaglio.
La prima delle tre agevolazioni riguarda i ricercatori e i docenti che, trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, possono escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia, per l’anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi.
La guida analizza in seguito i requisiti per accedere ai benefici previsti dalla seconda agevolazione applicabile ai lavoratori «impatriati», che trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, sono tassati sul 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia, per il primo anno di residenza e per i successivi 4 anni.
Riguardo l’ultimo regime per i Hnwi (High net worth individual, i «Paperoni» appunto) l’Agenzia evidenza la possibilità per il contribuente di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni estere, fermo restando che l’opzione dovrà riguardare tutti i redditi prodotti nel Paese con la necessità di rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento delle relative imposte patrimoniali.
Requisito comune a tutti i regimi agevolativi è il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Nelle prime pagine della guida viene richiamato nel dettaglio il concetto di residenza fiscale ai sensi della normativa domestica e, a tal proposito, evidenziato il fatto che i regimi agevolativi non sono applicabili a chi, pur essendo residente o domiciliato all’estero, non si è mai cancellata dall’anagrafe della popolazione residente in Italia, ovvero non si è mai iscritto all’Aire. I regimi non sono quindi applicabili a chi, rimasto iscritto all’anagrafe Italiana, si qualificava come soggetto non fiscalmente residente in Italia ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni.
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