La fattispecie delle “fatture soggettivamente inesistenti” è riferita ai casi in cui la transazione commerciale (cessione di beni o erogazione di servizi) è effettivamente avvenuta (in tal modo non potendosi parlare di operazioni oggettivamente inesistenti), ma il fornitore reale risulta essere differente da quello che appare, e che ha emesso la fattura. Alla base di tali operazioni ci sono società (le fornitrici) che omettono il pagamento dell’Iva incassata (se non anche il versamento delle imposte dirette), e altri soggetti – il o i clienti – che ne beneficiano indirettamente attraverso una riduzione del prezzo di acquisto o altro ancora.Spesse volte, tuttavia, il soggetto-cliente, ignaro di un’operazione tesa a evadere l’Iva concepita da parte del suo fornitore, acquista in buona fede, da quest’ultimo, la merce o il servizio. In tale circostanza, l’agenzia delle Entrate tende a recuperare a tassazione tutta l’Iva detratta dalle operazioni intercorse con il fornitore evasore. Come è di Enrico Holzmiller – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/jLGUz3

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