Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 prevede un’importante novità per ciò che riguarda i termini di emissione delle fatture. Dal 1° luglio 2019 i contribuenti avranno a disposizione 10 giorni di tempo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, per emettere il documento.
La disposizione prevede la sostituzione dell’art. 21, comma 4, primo periodo con il seguente: “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
Il legislatore è intervenuto concedendo il maggior termine nel presupposto che i contribuenti, una volta “generato” il file digitale in formato XML potrebbero incontrare qualche difficoltà nell’effettuare l’invio al Sistema di Interscambio. In questo senso può spiegarsi la scelta del legislatore.
Invece l’entrata in vigore della novella con decorrenza dal 1° luglio, anziché dall’inizio dell’anno 2019, può essere spiegata in conseguenza della nuova lettera g-bis) inserita nel corpo dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. La nuova disposizione prevede che nella fattura debba essere indicata “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Alla luce della nuova previsione, se la data di effettuazione dell’operazione sarà antecedente rispetto a quella di emissione del documento, il file in formato XML dovrà indicare la “duplice informazione”.
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