frode-contabile

A seguito della modifica dell’art. 2621 del Codice Civile da parte della L. n. 69/2015 permangono dubbi in merito alla punibilità dell’ipotesi di falso qualitativo (errori formali e di riclassificazione) in caso di falso in bilancio.
In particolare, si è in presenza di FALSO se la rappresentazione adottata nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali non incide sul risultato finale ma, di fatto, mediante appostazioni contabili non corrette, altera la percezione da parte dei terzi della situazione.
Un esempio di ciò potrebbe essere un intervento sulla riclassificazione tra le voci ordinarie delle componenti straordinarie di reddito, che inciderebbe sugli indici di redditività aziendali.
Assirevi, organo preposto alla redazione dei principi di revisione del bilancio, ha analizzato le novità introdotte con la riforma del falso in bilancio, sostenendo che un bilancio è non corrispondente al vero quando non è predisposto seguendo il complesso di norme e principi che ne disciplinano la redazione.
Ma un bilancio non corretto non è necessariamente anche falso, in quanto a tali fini serve l’elemento soggettivo della frode.
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