associazioni-sportiveRecentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti/ versamenti di importo superiore ad €516,46 previsto per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.

Con una lettura estensiva della normativa di riferimento l’Agenzia precisa che:

  • l’obbligo va rispettato anche da parte dei soggetti ai quali sono state estese le disposizioni tributarie previste per le predette associazioni nonché dei soggetti “destinatari” del noto regime forfetario ai sensi della legge n. 398 del 1991.
  • il mancato rispetto dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal citato regime forfetario dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito della tracciabilità.

 

Di conseguenza, è obbligatorio che i pagamenti effettuati a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, ed i versamenti da questi effettuati, di importo superiore ad  € 516,46: “siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”.

In aggiunta a quanto sopra, l’art. 4, DM n. 473/99 prevede che i versamenti, comprese le

erogazioni, i contributi concessi a qualsiasi titolo, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, vanno eseguiti:

  • tramite c/c bancari o postali intestati alla società / ente;
  • mediante carte di credito o bancomat.

Le medesime modalità vanno rispettate da parte dei rispettivi soggetti per l’effettuazione dei pagamenti (di importo superiore ad € 516,46), compresi quelli effettuati a favore di atleti, allenatori, collaboratori.

Inoltre, come precisato nella CM 8.3.2000, n. 43/E, tali pagamenti o versamenti, possono essere eseguiti anche tramite: “altri sistemi …, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva …”.

Nel concreto tale provvedimento si applica a qualsiasi pagamento superiore a €516,46 corrisposto, indipendentemente dalla sua natura.

Anche la società è obbligata al rispetto di tale norma nei confronti dei propri fornitori ogni qualvolta l’importo superi €516,46.

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