L’esistenza di una pluralità di beni in Italia e all’Estero, pone diverse questioni e problematica quando questi confluiscano in una successione.

In questi casi si pone, dunque, il tema della gestione di queste situazioni di patrimonio articolato in una pluralità di ordinamenti sotto il profilo delle regole civilistiche e fiscali applicabili in caso di successione ereditaria.

Prendiamo in esame, ad esempio, il frequente caso del cittadino italiano che va ad abitare stabilmente in Svizzera e, viceversa, il caso del cittadino svizzero che viene a risiedere in Italia; immaginiamo che entrambi abbiano, in Italia e in Svizzera, un patrimonio composto da immobili, da denaro e da strumenti finanziari.

Sotto il profilo delle regole applicabili a una successione ereditaria, secondo il diritto italiano, la legge che disciplina la trasmissione a causa di morte è quella vigente nel luogo dove il defunto risiede abitualmente. Anche il diritto svizzero dà rilievo all’ultimo domicilio del de cuius.

Senonché, tra Italia e Svizzera vige il Trattato consolare del 1868, il quale sancisce che la legge applicabile alla successione a causa di morte è quella dello Stato di cui il defunto era cittadino: e sia il Regolamento 650 che la Ldip fanno salvi i trattati internazionali.

Di conseguenza, se un cittadino straniero (ma non uno svizzero, la cui successione resta regolata dal diritto svizzero) abbia posto in Italia la sua residenza abituale, la trasmissione dell’eredità è disciplinata dal diritto italiano con la conseguenza che (ipotizzando un defunto che lascia a sé superstiti il coniuge, due figli, un genitore e un fratello):

  • in mancanza di testamento, l’eredità viene attribuita al coniuge e ai due figli in ragione di 1/3 per ciascuno, mentre ilgenitore e il fratello del de cuius non ricevono (a causa della presenza di figli del de cuius) alcuna attribuzione testamentaria: 
  • nel calcolo della quota di legittima bisogna tener conto che al coniuge superstite spetta 1/4 dell’importo risultantesommando il valore dell’eredità con il valore delle donazioni che il defunto abbia disposto durante la propria vita; e che la quota di 1/4 per ciascuno spetta anche ai due figli (anche in questo caso, genitori e fratelli non possono vantare diritti di legittima)

Viceversa, se un cittadino straniero (ma non un italiano, la cui successione è regolata dal diritto italiano) abbia fissato in

Svizzera la sua residenza abituale, la devoluzione dell’eredità è disciplinata dal diritto svizzero. Pertanto (ipotizzando un defunto che lasci a sé superstiti il coniuge, due figli e un genitore), in mancanza di un testamento, al coniuge verrebbe attribuita metà dell’eredità e l’altra metà ai due figli in parti uguali (1/4 a testa). Anche nel diritto svizzero la presenza di figli esclude dall’eredità i genitori e gli altri parenti. Quanto alla quota di legittima, il diritto svizzero attribuisce la quota di 1/4 a favore del coniuge e la quota di 3/8 ai figli da dividere in parti uguali (la quota disponibile è di 3/8).

L’anno scorso abbiamo trattato il tema delle successioni in ambito Italo-Svizzero al nostro annuale convegno.

Quest’anno, invece, il dibattito verterà sulle possibilità di interscambio Italia-Svizzera. Il convegno Svizzera 2020 Italia si terrà presso il centro congressi Ville Ponti il giorno 5 Marzo 2020.

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