L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 27 dicembre 2016, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e di domanda di voltura catastale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il modello potrà essere utilizzato dal 23.1.2017 con riferimento alle successioni aperte dal 3.10.2006. Sarà comunque previsto un periodo transitorio dal 23.1.2017 al 31.12.2017 durante il quale gli eredi potranno presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il vecchio modello.
Uno dei vantaggi principali forniti da tale procedura consiste nella possibilità di eseguire le volture catastali senza necessità di un’ulteriore richiesta da parte del contribuente.
Il nuovo modello è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ed è presentato in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o dagli intermediari incaricati, oppure presso l’Ufficio territorialmente competente per il successivo inoltro telematico.
Ulteriore novità consiste nella modalità di pagamento: le somme dovute e calcolate in autoliquidazione vengono pagate direttamente con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. In alternativa, se quest’ultima è presentata tramite l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite Mod. F24.
Il modello potrà essere utilizzato dal 23.1.2017 con riferimento alle successioni aperte dal 3.10.2006. Sarà comunque previsto un periodo transitorio dal 23.1.2017 al 31.12.2017 durante il quale gli eredi potranno presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il vecchio modello.
Uno dei vantaggi principali forniti da tale procedura consiste nella possibilità di eseguire le volture catastali senza necessità di un’ulteriore richiesta da parte del contribuente.
Il nuovo modello è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ed è presentato in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o dagli intermediari incaricati, oppure presso l’Ufficio territorialmente competente per il successivo inoltro telematico.
Ulteriore novità consiste nella modalità di pagamento: le somme dovute e calcolate in autoliquidazione vengono pagate direttamente con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. In alternativa, se quest’ultima è presentata tramite l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite Mod. F24.
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