Il decreto Crescita approvato con la formula salvo intese dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile 2019 reca una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese.
Sono significative le modifiche apportate alla disciplina degli impatriati (di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015). Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d’impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020. Viene incrementata da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono semplificate le condizioni per accedere allo stesso.
Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali dell’art. 16, i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’art. 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 16. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo. Viene inoltre modificato l’art. 44, D.L. n. 78/2010 stabilendo che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
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