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Tra i tanti temi non risolti che riguardano la procedura di collaborazione volontaria figura quello del possibile recupero delle imposte pagate all’estero sui redditi oggetto di sanatoria. Su questo punto la circolare 10/E del 13 marzo non ha preso posizione, per cui sono attesi chiarimenti ulteriori.
Il problema che tutti i contribuenti hanno è quello relativo ai rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero. La domanda di disclosure dovrà contenere l’indicazione della totalità dei redditi, mentre la relazione di accompagnamento potrà dettagliare la loro provenienza e la tipologia di tassazione. Ci saranno infatti alcuni proventi che scontano le imposte sostitutive (ad esempio le cedole dei titoli di stato), altri assoggettati alle aliquote delle ritenute di imposta (interessi di conto corrente), altri ancora che concorrono (in tutto o in parte) al reddito imponibile del periodo (ad esempio i dividendi qualificati). E’ possibile che questi proventi abbiano già subito una tassazione nel paese estero di detenzione.
Le imposte assolte all’estero possono essere documentate e ricostruite nella relazione che accompagna l’istanza di disclosure, per cui l’amministrazione finanziaria ne è a conoscenza.
Ci si chiede se, nel calcolo degli importi dovuti per il perfezionamento della collaborazione volontaria, l’Agenzia terrà conto di questi importi. La sensazione è che su questo aspetto la risposta sarà negativa: bisogna ricordare che la disclosure rappresenta giuridicamente una auto denuncia di informazioni utili al fisco per la formulazione di un atto di accertamento. In questo senso, le ritenute e le imposte assolte all’estero continuano a non risultare esposte in una dichiarazione del contribuente, circostanza che le rende irrecuperabili.
La circolare 9/E del 2015 ha evidenziato che:
per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 Tuir è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del residente (paragrafo 2.2) . L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi )articolo 18 Tuir;
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