Dal 1° luglio 2019 l’obbligo riguarderà i contribuenti il cui volume d’affari dell’anno precedente avrà superato 400.000 euro. Invece, dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà completamente scollegato dall’ammontare dei corrispettivi conseguiti nell’anno precedente. 9 Il nuovo adempimento renderà più gravosi gli obblighi dei contribuenti e le semplificazioni che contestualmente sono state introdotte non sono veramente tali o perlomeno non sono in grado di controbilanciare la novità. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in proposito, rispondendo ad un quesito riguardante l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Commercio al minuto ed obbligo di certificazione dei corrispettivi
Il quesito posto riguarda un contribuente che esercita l’attività di commercio al dettaglio e che dal 1° luglio 2019 è obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, è stato chiesto se, in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, sia ancora possibile emettere la relativa ricevuta fiscale. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’unica forma ammessa per la certificazione dei corrispettivi consiste nell’emissione della fattura elettronica. Tuttavia, i predetti soggetti sono tenuti al rilascio di tale documento esclusivamente nel caso in cui il cliente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. La ricevuta fiscale potrà però essere utilizzata, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo dice espressamente in questa occasione, al fine dell’emissione della fattura differita.
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