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A casa per ordinanze: smart working anche senza accordo scritto
Per le assenze dal lavoro in seguito a ordini delle autorità pubbliche che impediscano ai lavoratori di uscire di casa, c’è l’impossibilità di andare al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. L’assenza del lavoratore in questi casi è necessaria. È infatti questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cig per queste tipologie di eventi.
Un’alternativa può essere lo smart working regolato dalla legge 81/2017: il lavoratore subordinato può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro.
La sospensione dell’attività aziendale giustifica l’assenza
Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus ci sono anche quelle per vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, e la sospensione delle attività lavorative per le imprese e-o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, a. In questi casi resta il diritto alla retribuzione del lavoratore, anche senza lo svolgimento della prestazione.
La quarantena obbligatoria è come l’assenza per malattia e dunque chi si mette in quarantena perché viene da zone a rischio è giustificato
L’assenza per quarantena volontaria di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio è ammessa. Tra le misure di contenimento previste dal governo c’è anzi l’obbligo da parte di coloro che sono arrivati in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che lo comunica a sua volta all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
L’assente per paura di contagio è ingiustificato
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. I
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