Con la numero 140 del 2019, infatti, l’INPS introduce importanti novità sul fronte del congedo parentale, facendo proprie alcune indicazioni emerse in una sentenza della Cassazione del 2018. Nel documento pubblicato dall’Istituto di previdenza vengono fornite istruzioni operative per la fruizione dei riposi giornalieri in base all’articolo 40 del Decreto Legislativo 151 del 2011 (il cosiddetto congedo parentale, per l’appunto) in caso di marito lavoratore dipendente e moglie lavoratrice autonoma.

In questa casistica, così come sancito dagli Ermellini e come finalmente accolto anche dall’INPS, il congedo del padre non è alternativo alla fruizione della madre dell’indennità di maternità.

Questo vuol dire che il padre può assentarsi da lavoro, e assistere dunque il nascituro, anche se sua moglie è ancora nel periodo dell’indennità di maternità. Il principio da cui si sono mossi i giudici del Palazzaccio di Viale Trastevere è quello della libertà di organizzazione tra i due genitori. Gli Ermellini hanno stabilito, con la sententa n. 22177 del 12 settembre 2018, che è compito della coppia organizzare al meglio i loro impegni lavorativi. In questo modo, se la mamma può rientrare immediatamente a lavoro, il padre avrà la libertà di assentarsi e usufruire così del congedo parentale.

Nella sentenza, in particolare, si legge che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa”.

Nella circolare, comunque, l’INPS chiarisce che restano validi i motivi ostativi già noti. Ossia:

  • padre e madre non possono usufruire contemporaneamente dei riposi giornalieri del congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre).

Le nuove modalità operative stabilite dalla circolare 140 del 2019 dell’INPS si applicano a tutte le domande che verranno presentate nelle prossime settimane (e, più in generale, anche in futuro), alle domande già presentate ma non ancora deliberate dall’INPS e anche nel caso di domande presentate e accettate per le quali non sia ancora intervenuta la sentenza passata in giudicato.

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