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Per gli immobili dati in comodato le agevolazioni si sommano. O meglio si incrociano e i proprietari devono destreggiarsi tra l’interpretazione di più norme. Ancora di più dopo le modifiche della legge di Stabilità 2016 che ha previsto una nuova agevolazione nazionale che implica la riduzione del 50% della base imponibile.

La nuova agevolazione consiste nella riduzione del 50% della base imponibile ed è prevista per «le unità immobiliari» diverse da quelle di lusso concesse in comodato a parenti che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore possegga un «solo immobile» in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
L’agevolazione è riconosciuta anche se il comodante oltre all’immobile concesso in comodato ne possiede un altro adibito a propria abitazione principale. Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, nel corso di Telefisco 2016, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative.
A nulla rileva, pertanto, il possesso di altri fabbricati non abitativi (un negozio, ad esempio), di terreni agricoli e di aree fabbricabili.
Con la risoluzione 1/DF del 17 febbraio, il dipartimento delle Finanze ha chiarito che non rileva neppure il possesso delle abitazioni rurali ad uso strumentale, come quelle destinate ad abitazione dei dipendenti agricoli assunti per più di 100 giornate all’anno. Occorre però precisare che la normativa nel prevedere il limite di due abitazioni, non pone limitazioni alla percentuale di possesso. Pertanto se si possiedono due abitazioni al 50% ed una terza abitazione, anche in modo paradossale con la quota minima dello 0,1%, l’agevolazione non spetta.
Per le pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione, la risoluzione n. 1/DF precisa che anche per queste si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, tuttavia nei limiti fissati dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011: una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Nel caso del contratto scritto – dice sempre la risoluzione 1/DF – l’agevolazione decorre dalla data di stipula, così avallando la possibilità di registrazione con ravvedimento. Inoltre, il contribuente deve presentare la dichiarazione Imu (entro il 30 giugno 2017).

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