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L’art. 18, D.L. 91/2014 riconosce un credito d’imposta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano, dal 25.06.2014 al 30.06.2015, investimenti (in proprietà, leasing, economia, appalto, ecc.) in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, di importo unitario almeno pari ad euro 10.000, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione spetta anche per beni rientranti in divisioni differenti, qualora siano destinati al funzionamento dei cespiti rientranti nella divisione 28, a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento di cespiti compresi nella divisione 28. Si consideri, ad esempio, il computer e i programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili. Non rileva in alcun modo l’entrata in funzione, né la circostanza che il soggetto che cede tali beni abbia un “codice attività” risultante dalla “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” ai fini Iva appartenente alla divisione 28.

I beni devono essere di uso durevole ed idonei ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa: sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, nonchè quelli trasformati oppure assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla cessione. Il limite minimo di euro 10.000 deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, e non ai singoli beni che lo compongono.

Qualora l’impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, il rispetto della predetta soglia deve essere riscontrata con riguardo ad ogni progetto di investimento unitariamente considerato. Al ricorrere delle predette condizioni soggettive ed oggettive è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, realizzati nei 5 precedenti periodi d’imposta, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore.

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