A partire dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio che sono utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate con la fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito alle misure che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Per il contenuto della fattura elettronica l’Agenzia ha chiarito che bisogna far riferimento agli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA.
Conseguentemente non è ad esempio necessario riportare all’interno della fattura elettronica:
il numero di telaio;
altri elementi identificativi del veicolo (modello, casa costruttrice, etc.).
Nell’ipotesi in cui più operazioni vengano effettuate in momenti diversi e trovino comunque esposizione all’interno di un’unica fattura, se per alcune di esse trovano applicazione i nuovi obblighi di fatturazione elettronica tale forma dovrà essere utilizzata per l’intero documento.

Il Legislatore ha previsto che, ai fini della deducibilità dei costi d’acquisto e della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, debbano essere utilizzati specifici mezzi di pagamento:
– carte di credito;
– carte di debito;
– carte prepagate che sono emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Il Legislatore ha altresì demandato all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia vi ha provveduto con provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203:
– assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
– mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005;
specificando che tali strumenti sono altresì considerati idonei per la deducibilità dei costi sostenuti (forniscono la prova di chi ha sostenuto la spesa).

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