Dal 1° gennaio 2016 (se la legge di Stabilità verrà confermata dal Parlamento) cambiano i termini, da 20 a 30 giorni, per comunicazione alle Entrate di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 158/2015 (avvenuta il 7 ottobre 2015), si è concluso l’iter del decreto che, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Il Dlgs 158/2015 riforma anche la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell’ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2017 (ma nel Ddl Stabilità è già previsto un anticipo al 1° gennaio 2016).
In particolare, il decreto sanzioni introduce l’espressa previsione secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, del contratto di locazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione.

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