Nel corso della seduta del 7 novembre 2018, il Consiglio federale elvetico decise di abrogare – con effetto posticipato al 1° gennaio 2019 – la disposizione transitoria concernente la definizione di “Giurisdizione partecipante”. Si tratta di una modifica nient’affatto formale, che cambia in modo sostanziale lo scambio di dati con, al centro istituti, svizzeri.

Come si è arrivati alla rimozione del concetto di “Giurisdizione partecipante”

Secondo la definizione dello standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, una Giurisdizione partecipante è uno Stato con il quale vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Nei confronti di determinati enti residenti in Giurisdizioni non partecipanti gli istituti finanziari hanno obblighi di adeguata verifica più elevati. Lo scambio automatico di informazioni, inoltre, non è introdotto da tutti gli Stati allo stesso tempo; la rete degli accordi viene quindi estesa progressivamente. Al momento dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) aveva già deciso che gli Stati avrebbero potuto introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici una disposizione transitoria secondo cui sono considerate partecipanti tutte le Giurisdizioni che si impegnano ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Questo modo di procedere doveva consentire agli istituti finanziari di contenere gli oneri amministrativi sostenuti durante la fase d’introduzione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha fatto uso di tale possibilità. Successivamente, nell’autunno 2017, l’OCSE ha deciso che gli Stati avrebbero dovuto abrogare la disposizione transitoria concernente la definizione del concetto di «Giurisdizione partecipante» entro l’autunno 2018. Poiché la Svizzera si era impegnata ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in modo conforme, a questa decisione fu dato seguito nel novembre scorso. Peraltro, la corretta attuazione dello standard e l’abrogazione tempestiva della disposizione transitoria costituiscono oggetto di verifica da parte del Global Forum.

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