Il modello ISEE si aggiorna. Le novità riguardano validità e requisiti di accesso. Sul primo fronte, la durata dell’indicatore temporaneo viene estesa da due a sei mesi. Una decisione presa, secondo la relazione tecnica al Dl crescita, per evitare un’inutile moltiplicazione dei rinnovi dell’Isee in assenza di variazioni.

Quanto ai requisiti per beneficiare dell’indicatore corrente, con le nuove regole è sufficiente che si verifichi una riduzione della situazione reddituale superiore al 25%, oppure se si interrompe o riduce l’attività lavorativa, o ancora se si interrompe l’erogazione di un trattamento economico a carico della pubblica amministrazione.

Finora, invece, la riduzione o la cessazione dell’attività lavorativa (contratto subordinato indeterminato, a termine o comunque “flessibile”, o di tipo autonomo) ha dovuto coesistere con la variazione del 25% della situazione reddituale.

Di conseguenza, per esempio, con i nuovi requisiti se un componente di una famiglia finisce in cassa integrazione ma il reddito complessivo non cala di oltre il 25% si può comunque richiedere l’Isee corrente al posto del già esistente Isee ordinario, con conseguenti ulteriori benefici per il nucleo familiare.

Per il precompilato, il debutto è previsto dal 1° gennaio 2020, anche se in una prima fase molte informazioni saranno ancora autodichiarate dall’interessato.

Tra queste, i redditi in assenza di dichiarazione e certificazione unica, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’Inps, l’eventuale debito residuo per mutui, depositi, conti correnti e investimenti mobiliari detenuti all’estero.

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