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Il rapporto Uif evidenzia, per il 2015, l’aumento significativo di segnalazioni con codice riciclaggio voluntary disclosure provenienti dai professionisti (+44%), la tendenza sarebbe in netto aumento anche per il 2016.
Le ragioni di questo aumento vanno ritrovate nella circostanza che la normativa sul rientro dei capitali non prevede alcuna norma di copertura dei professionisti come invece nel passato è avvenuto per lo scudo fiscale.
In relazione alla legislazione nazionale sulla voluntary l’Uif ha ribadito che l’adesione alla procedura non influisce sull’applicazione dei presìdi antiriciclaggio, richiamando le best practices del Gafi che avevano già stabilito questo principio in rapporto ai vari programmi di collaborazione volontaria di derivazione Ocse poi adottati dai singoli Stati.
L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi piu’ gravi, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è prevista anche la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
In questo quadro sanzionatorio, per i soli professionisti esiste la facoltà di astenersi dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente (o ottengono riguardo allo stesso) nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

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