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Per il bonus mobili c’è tempo sino al prossimo 31 dicembre 2015 (data ultima per il pagamento) salvo cambiamenti in corso d’anno. La legge di stabilità 2015 ha, infatti, prorogato sino a tale data la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati alle abitazioni ristrutturate, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. Il presupposto è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, eccetera). Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Ai fini della detrazione, le spese sostenute per l’acquisto di mobili sono considerate a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione.
In sostanza, è possibile spendere per l’arredo, nei limiti massimi di 10.000 euro, anche un importo superiore a quello per i lavori.
Non solo bonifici
Per avvalersi del bonus fiscale per l’acquisto di mobili e elettrodomestici è essenziale documentare la correttezza dell’operazione e la spettanza del beneficio sulla base dell’intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell’abitazione cui i mobili sono destinati. Tutta la documentazione deve essere conservata e esibita a richiesta dell’amministrazione finanziaria. Ciò riguarda, innanzitutto, la documentazione attestante l’effettivo pagamento, che può essere eseguito con bonifico bancario o postale o mediante carta di credito o debito. Nel primo caso, valgono le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

  1. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane (in particolare basta il riferimento all’articolo 16 bis del Tuir 917/86 e l’indicazione del numero e data della fattura in pagamento); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
  2. In alternativa, è consentito effettuare il pagamento anche con carte di credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La data di pagamento
Come precisato nella circolare 29/E del 2013, è possibile che le spese per l’acquisto dei mobili siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori. La data di avvio dei lavori può essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative. In presenza di permesso di costruire (ristrutturazione edilizia pesante) o di Cila, Dia o Scia, la data è facilmente desumile da quella di presentazione e da quella conseguente di efficacia operativa (rilascio o silenzio assenso o stessa data di presentazione per la Scia). Nessun problema invece se i mobili sono acquistati anche dopo l’ultimazione dei lavori, purchè entro il prossimo 31 dicembre 2015. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonchè i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonchè di altri complementi di arredo.
Il bonus compete anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Vi rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Viceversa, il beneficio non riguarda televisori e apparecchi radio/stereofonici. Tra le spese detraibili rientrano quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Il contribuente deve conservare la documentazione attestante il pagamento e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni acquisiti.

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