Visto di conformità e asseverazione tecnica estesi per prevenire i rischi di comportamenti fraudolenti in relazione al superbonus e alle altre detrazioni edilizie suscettibili di cessione a terzi o sconto in fattura. Lo prevede il D.L. n. 157 dell’11 novembre 2021, sui controlli che l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha predisposto al preciso scopo di contrastare comportamenti fraudolenti in relazione alla fruizione, diretta o tramite cessione del credito/sconto in fattura, di alcuni dei crediti d’imposta e delle detrazioni spettanti per lavori edilizi.
L’ampliamento del visto di conformità, operato dal decreto Controlli, riguarda invece direttamente le varie agevolazioni edilizie.
Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali per lavori edilizi elencati nella disposizione normativa sarà dunque necessario, al contrario di quanto finora previsto, richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione.
Per questi bonus il decreto Controlli richiede espressamente anche l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto l’obbligo di apposizione del “visto leggero” di conformità e di asseverazione tecnica, sono:
a) recupero del patrimonio edilizio
b) efficienza energetica
c) adozione di misure antisismiche
d) recupero o restauro della facciata
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine).
Da quando decorrono i nuovi obblighi?
Per quanto attiene all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il decreto Controlli, per espressa previsione normativa, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dal 12 novembre 2021) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Fatte salve, però, aperture legislative in sede di conversione o impreviste concessioni della prassi delle Entrate, alcune cose sembrano certe: i nuovi adempimenti, asseverazione tecnica e visto di conformità, riguardano anche il pregresso e i lavori in corso per i quali un’opzione di cessione credito o sconto in fatture non sia stata ancora esercitata nel “cassetto fiscale”.
In altri termini, dovrà essere fatto un controllo anche a ritroso di tutto l’impianto di tali pratiche cosicché un committente privato che, anche prima del 12 novembre, avesse accettato fatturazioni di opere agevolabili a corrispettivi palesemente gonfiati rispetto ai valori di mercato, ovviamente confidando che gli stessi sarebbero ampiamente rimasti a carico dello Stato, rischiano ora di rimanere bloccati.
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