Le modifiche introdotte con il D.Lgs n. 139 saranno efficaci dal prossimo anno, mentre per l’anno 2015 le novità sono ancora una volta di natura fiscale, alcune delle quali favorevoli.
- Super ammortamento
- Deducibilità costo lavoro dipendente a tempo indeterminato
- Contributi ACE
- Imposte anticipate e differite
Una prima novità riguarda il cosiddetto maxi ammortamento previsto dai commi 91 e seguenti della legge di Stabilità 2016. L’agevolazione trova applicazione per tutti i beni nuovi, ad esclusione dei fabbricati e delle costruzioni, che abbiano un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione non ha alcun impatto sul piano civilistico mentre nella dichiarazione dei redditi occorre fare una deduzione extracontabile del 40% dell’ammortamento calcolato con i coefficienti tabellari. Per il leasing, la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche quella interessi (questa agevolazione, per le cooperative agricole che godono dell’esenzione di cui all’art. 10 del D.P.R. 601/1973, ha uno scarso effetto, potendo incidere solo sulla quota dell’utile civilistico imponibile pari al 23%).
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A decorrere dal 2015, ai fini della determinazione dell’Irap, è ammessa in deduzione anche la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti.
Pertanto, diventa integralmente deducibile il costo del personale limitatamente a quello assunto a tempo indeterminato
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Ad impattare positivamente sul bilancio, le imprese possono contare anche sull’ aiuto alla crescita economica (ACE) il cui rendimento nozionale, per il periodo di imposta 2015, è pari al 4,5%; pertanto, rispetto allo scorso anno (quando era pari al 4%), la deduzione dal reddito d’impresa è maggiore. Si ricorda, infatti, che per i soggetti Ires l’ACE, introdotta dall’art. 1 del D.L. 6.12.2011, n. 201 per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, si determina applicando il rendimento nozionale alla differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010.
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Infine, la legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere dal 2017, la riduzione dell’ aliquota Ires dall’attuale 27,5% al 24% e di questo si deve tener conto nel calcolo della fiscalità differita. Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno.
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