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La bozza del Dlgs sulla Certezza del Diritto subordina il raddoppio di termini di decadenza dell’azione di accertamento alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario di decadenza. In sostanza, il raddoppio potrà operare se la violazione penale sia comunicata all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La nuova norma, favorevole al contribuente, si applicherà, per espressa previsione legislativa, solo agli atti impositivi notificati dopo l’entrata in vigore.

Apparentemente questo schema normativo produce degli effetti a favore del contribuente. Tuttavia potrebbe causare anche dei problemi per i contribuenti.

La nuova disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza contenuta nello schema di Dlgs sulla Certezza del Diritto approvato in prima lettura martedì in Cdm, in previsione dell’approvazione definitiva del decreto, potrebbe comportare un’accelerazione nelle prossime settimane della notifica degli atti impositivi relativi a situazioni che non potranno più beneficiare del termine raddoppiato.

Con l’entrata in vigore del decreto, infatti, non sarà possibile beneficiare della decadenza più ampia se l’amministrazione non ha comunicato, entro i termini ordinari, la notizia di reato all’autorità giudiziaria. Ciò, perché le nuove norme si applicano per gli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

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