La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27.10.2015, n. 21908, ha precisato che non può usufruire dei benefici fiscali sulla “prima casa” l’acquirente di un’abitazione avente superficie inferiore a 240 mq ma dotata di piscina. L’immobile in questione, infatti, rientra nel novero delle abitazioni di lusso e l’atto impositivo deve essere emesso anche nel caso in cui sia il venditore ad aver emesso erroneamente fattura
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