L’obbligo di seggiolini antiabbandono per bambini in auto entra in vigore subito: dal 7 novembre e non più dal 6 marzo 2020 come sarebbe stato logico. Il colpo di scena è contenuto nella circolare del ministero dell’Interno 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata nel pomeriggio della vigilia, 6 novembre. Una novità che spiazza i produttori e, soprattutto, rischia di causare conseguenze pesanti in caso d’incidente.


La circolare non spiega esplicitamente i motivi che spingono a interpretare in modo così dirompente la legge 117/2018 , che aveva intodotto il nuovo obbligo specificando che avrebbe avuto effetto solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che avrebbe fissato le caratteristiche tecniche dei dispositivi.

È quest’ultimo provvedimento, il Dm Infrastrutture 2 ottobre 2019 (pubblicato il 23 ottobre), che entra in vigore il 7 novembre. Dunque, da questa data sarebbero dovute diventare obbligatorie solo le caratteristiche tecniche, cui produttori e acquirenti avrebbero dovuto conformarsi, lasciando 120 giorni per mettersi in regola.

ora chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni con un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia per il nuovo articolo 172 del Codice della strada:

81 euro di multa;
– la decurtazione di cinque punti patente;
– la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

Si può prevedere che le forze dell’ordine, soprattutto all’inizio, chiuderanno più di un occhio: questione di buonsenso, unita al fatto che non è così semplice verificare se un apparecchio posto vicino al seggiolino sia davvero un dispositivo antiabbandono in regola con il Dm. Nel dubbio, gli agenti possono usare l’articolo 180 del Codice della strada per prescrivere di portare in ufficio la dichiarazione di conformità all’allegato A del Dm, redatta dal costruttore del dispositivo. Una procedura farraginosa , che sarà sgradita agli agenti anche a regime.


Dunque, meglio precipitarsi ad acquistare un dispositivo o un seggiolino che ha l’allarme integrato. Esponendosi al rischio che non sia conforme. Ma è un rischio che si può limitare.

Occorre chiedere esplicitamente al venditore la dichiarazione di conformità, che è sostanzialmente un’autocertificazione, di cui l’allegato B del Dm fornisce uno schema. Meglio desistere dall’acquisto se il venditore rifiuta di fornirla.

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