dichiarazione-dei-redditi_precompilata

Da quest’anno 20 milioni d’italiani non dovranno più riempire la dichiarazione dei redditi, ma rilassarsi troppo sarebbe un errore. Il nuovo 730 precompilato non esenta da ogni responsabilità: al contrario, il contribuente è tenuto a controllare i dati inseriti dal Fisco nel modello e a integrare o correggere eventuali lacune o imprecisioni. Dal 15 aprile, dopo aver ottenuto il codice Pin, si potrà accedere ai 730 precompilati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A quel punto si avrà tempo fino al 7 luglio per valutare la propria dichiarazione e presentarla ufficialmente al Fisco. Ma come svolgere queste operazioni? Le possibilità sono diverse:

PRESENTAZIONE DIRETTA

La prima opzione è il fai da te. Chi vuole presentare il 730 precompilato direttamente via internet, tramite il sito dell’Agenzia, deve essere in grado di fornire alcune informazioni:

– i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio fiscale (in sostanza, il datore di lavoro pubblico o privato o l’ente pensionistico che in estate effettuerà trattenute e accrediti nella busta paga o nell’assegno previdenziale);

– la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche nel caso in cui non si esprima alcuna scelta.

A quel punto, il contribuente deve verificare i dati già presenti nel 730 precompilato: se ritiene che siano corretti e completi può accettare la dichiarazione così com’è, altrimenti deve modificare o integrare il modello. In questo caso, il Fisco produrrà e metterà a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate. Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

PRESENTAZIONE TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA, CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Le alternative alla presentazione diretta sono tre, ciascuna delle quali prevede che il contribuente scriva e consegni una delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

1. Presentazione tramite sostituto d’imposta

Per sostituto d’imposta, come detto, s’intende il datore di lavoro o l’ente pensionistico da cui si riceve lo stipendio o l’assegno previdenziale (in entrambi i casi, deve aver comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale).

Al sostituto d’imposta, oltre alla delega, bisogna consegnare (in busta chiusa) anche il modello 730-1, su cui va indicata la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (modello 730-3), con l’indicazione dei rimborsi e delle trattenute fiscali.

2. Presentazione tramite Caf o professionista abilitato

Oltre alla delega per il 730 precompilato e al modello 730-1 in busta chiusa, chi si rivolge a un centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale) deve consegnare anche la documentazione necessaria a verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva gli originali, mentre al Caf o al professionista rimangono le copie, che possono essere trasmesse, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

I principali documenti da esibire sono:

– la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;

– gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute (ma non i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio);

– gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;

– la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

L'articolo ti è stato utile? Condividilo!