Con l’avvio di numerosi interventi relativi al bonus 110% per la riqualificazione energetica o sismica degli edifici, si sono moltiplicati gli interventi del sistema bancario volti a garantire l’avvio degli interventi edili mediante l’erogazione di una provvista finanziaria per l’esecuzione dei lavori.
Lo schema classico prevede che gli istituti di credito provvedono poi, mediante la cessione del credito da parte del beneficiario, a recuperare la liquidità inizialmente anticipata come finanziamento, trattenendo una percentuale di commissioni e coprendo gli interessi passivi maturati.
Il sistema è molto performante, perché consente in breve tempo di sbloccare l’avvio di lavori che in altre circostanze richiederebbero un iter burocratico molto più lungo.
Non bisogna però dimenticare che i principali istituti di credito hanno però sottoscritto degli accordi per il 110% con le principali società di revisione legale, le quali operano come advisor in tutte le fasi dell’iter della cessione del credito: dalla prefattibilità, al controllo della documentazione, alla redazione della pratica vera e propria.
E’ proprio sulla base del nullaosta della società di revisione in sede di prefattibilità che le banche erogano i finanziamenti ponte alle persone che beneficiano del 110%.
Attenzione però, il nullaosta della società di revisione non significa che il 110% sia effettivamente spettante. La concessione del finanziamento ponte è a fronte di una serie di verifiche preliminare che portano a ritenere, almeno sulla carta, almeno fattibile il 110%.
Quello che manca è tutta la parte relativa alla due diligence finale, con le attestazione dei professionisti sul rispetto dei requisiti energetici, sul rispetto dei massimali di spesa e su tutta un’altra serie di aspetti che solo se rispettati rendono fruibile e cedibile il credito.
Quindi non è sicuro che a seguito della concessione del finanziamento ponte il 110% spetti comunque. Occorre attendere la fine dei lavori. Il problema si pone allorquando, dietro la concessione di un finanziamento vengono effettuati una serie di bonifici alle imprese e poi non vengono rispettati i requisiti per fruire del bonus. A quel punto il contribuente si frappongono tre problemi di non poco conto:
- si trova ad avere un finanziamento aperto senza possibilità di estinguerlo con la cessione del credito e quindi, in caso manchi una fonte di reddito sufficiente a pagare per intero, nel corso del tempo, tale somma, il contribente va incontro a dei problemi di liquidità personale;
- ha effettuato dei pagamenti a fornitori non tracciati, ma usando il bonifico ordinario, che non permette di ottenere, salvo una successiva autocertificazione della ditta esecutrice, nessuna agevolazione fiscale. Questo perché magari, pur non spettando il 110% è possibile fruire di altre agevolazione dell’ecobonus (65%, 75%, 85%) o delle ristrutturazioni edilizie (50%, 90%);
- se il contribuente non ha capienza di imposta, non può recuperare le spese fatte nemmeno in dichiarazione dei redditi.
Attenzione quindi a ritenere che la concessione di un finanziamento bancario per i lavori da 110% sia una condizione sufficiente a rendere certa l’operazione.
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